Naslovna 14 Religione

Religione

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Storie della Passione di Gesù (1529), Chiesa Santa Maria degli Angioli

Per secoli il cattolicesimo è rimasta l’unica confessione consentita nelle terre che oggi formano il Canton Ticino, tanto che nel 1555 i membri della comunità riformata di Locarno vennero espulsi e trovarono rifugio a Zurigo. Così nel Cantone, anche nei primi decenni dopo l’indipendenza (1803), la religione cattolica rimase prevalente. Oggi la Costituzione cantonale e la Costituzione federale assicurano piena libertà di culto ai fedeli di tutte le confessioni. I diritti fondamentali costituzionali valgono per tutte le persone e tutte le comunità religiose: si tratta in particolare della libertà di credo e di coscienza e della libertà  di culto. In Svizzera dunque non si può favorire o svantaggiare una persona a causa delle sue scelte e pratiche religiose. Anche a causa della forte immigrazione il quadro confessionale si è fatto ora decisamente più vario e la presenza in Ticino di altre religioni o modalità d’espressione religiosa è un dato di fatto: troviamo una maggioranza di cattolici (ca il 76%) seguita da protestanti, ortodossi e musulmani. La comunità ebraica è concentrata a Lugano.

Fino agli accordi del 1884 tra il Consiglio federale e la Santa Sede il Ticino era ecclesiasticamente soggetto in parte alla Diocesi di Milano e in parte a quella di Como. A seguito di tali accordi nel 1888 Papa Leone XIII, con la bolla Ad universam, creò la Diocesi di Lugano, costituendo la Chiesa parrocchiale e collegiata di San Lorenzo di Lugano a Cattedrale.
Al suo vertice,in un primo tempo, non fu posto un Vescovo bensì un Amministratore apostolico. Fu infatti solo nel 1971 che l’Amministrazione Apostolica del Cantone Ticino fu staccata canonicamente dalla Diocesi di Basilea e si poté parlare per la prima volta, formalmente, di un Vescovo di Lugano. Tuttora come residuo della secolare divisione del Ticino tra la Diocesi di Milano e quella di Como si celebrano sia il rito romano sia il rito ambrosiano. La divisione si nota soprattutto durante il periodo del carnevale.

In Svizzera, come in Ticino, convivono dunque diversi gruppi religiosi i quali hanno numerose possibilità di praticare la loro fede in un clima di rispetto,di tolleranza e discrezione. In virtù della libertà di credo e di coscienza lo Stato è tenuto a osservare una neutralità confessionale e religiosa. Questa neutralità assume un’importanza particolare nella scuola pubblica in quanto l’insegnamento è obbligatorio per tutti, senza distinzione tra le confessioni. L’ammissione alla scuola pubblica non può in nessun caso dipendere dalla religione. Il corpo insegnante è tenuto a mantenere una cer ta discrezione: nell’esercizio delle sue funzioni deve astenersi da considerazioni confessionali o religiose suscettibili di causare pregiudizio all’altrui libertà di credo e di coscienza. InTicino le religioni ufficialmente riconosciute sono la Cattolica e l’Evangelica riformata, che hanno lo statuto di corporazioni di diritto pubblico. Le comunità religiose non riconosciute sono invece organizzate secondo il diritto privato e rivestono spesso la forma di associazioni.

Restrizioni e doveri

I diritti fondamentali non hanno però validità assoluta:possono essere soggetti a restrizioni se una legge lo prevede e se sussiste un interesse pubblico giustificato alla restrizione. Per esempio il legislatore può limitare la libertà di credo e di coscienza se sono messe in pericolo la sicurezza e la quiete pubbliche o la salute della popolazione e se il loro esercizio lede i diritti e le libertà altrui. Le manifestazioni d’intolleranza di chi ferisce i sentimenti religiosi attraverso una critica siste- matica e malevola sono punibili.Alcune pratiche religiose sono vietate poiché violano i diritti fondamentali. Pratiche che mettono in pericolo l’integrità fisica o psichica di una persona,come l’escissione,sono punite poiché la libertà di culto non giustifica che si arrechi un danno a una persona.Inoltre,certe pratiche non sono consentite in Svizzera quando violano ad esempio la Legge sulla protezione delle acque che vieta la dispersione delle ceneri dei defunti nell’acqua corrente, oppure la Legge sulla protezione degli animali che vieta comportamenti crudeli nei confronti degli animali. Le convinzioni religiose non dispensano dall’esercizio dei doveri civici previsti dalla legge, segnatamente l’obbligo di seguire l’istruzione scolastica obbligatoria. Infine, quando una manifestazione religiosa si svolge sul suolo pubblico occorre chiedere l’autorizza- zione al Comune.